SEI OBBLIGATO A CHIEDERE LA PEC? NON LO HAI ANCORA FATTO?

  • 17.12.2011
    Viene considerato ÔÇ£corretto adempimentoÔÇØ anche quello tardivo benché effettuato entro lÔÇÖinizio del nuovo anno. Pertanto i soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro dellÔÇÖimprese lÔÇÖindirizzo di posta elettronica certificata entro il termine del 29 novembre 2011, devono necessariamente adempiere a tale obbligo entro il mese in corso.
    SEI OBBLIGATO A CHIEDERE LA PEC? NON LO HAI ANCORA FATTO?  Il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, ha diramato una circolare fornendo indicazioni integrative sulla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al Registro dell’imprese (p.e.c.).

    Al riguardo si ricorda che l’art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 ha stabilito che entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria devono comunicare al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

    A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata circa l’impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richiesta di nuovi indirizzi di p.e.c. entro il termine di scadenza previsto, il predetto Ministero ritiene che l’eventuale inadempimento non sia imputabile ai soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione, per carenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) e, pertanto, non assoggettabile alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del codice civile.

    Conseguentemente il Ministero invita, nella fase di prima applicazione della disposizione in esame, le Camere di Commercio dall’astenersi dall’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del c.c., in ragione di inutili contenziosi con presumibili esiti sfavorevoli.

    Il Dipartimento considera “corretto adempimento” anche quello tardivo benché effettuato entro l’inizio del nuovo anno. Pertanto .i soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro dell’imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine del 29 novembre 2011, devono necessariamente adempiere a tale obbligo entro il mese in corso.


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