DIRETTIVA PACCHETTI: LE NUOVE REGOLE - COSA CAMBIA PER LE AGENZIE

  • DIRETTIVA PACCHETTI: LE NUOVE REGOLE - COSA CAMBIA PER LE AGENZIE La direttiva pacchetti cambierà il modo di vendere (e organizzare) viaggi.
    Un documento fortemente 'blindato' dall'Europa, recepito in Italia sul filo di lana, che riscrive in gran parte diritti e doveri di viaggiatori e operatori.
    Con il via libera definitivo al testo di legge che recepisce in Italia la direttiva pacchetti varata dall'Ue il mondo del turismo organizzato entra in una nuova era. Il documento entra infatti nel merito di diverse questioni, in alcuni passaggi chiarendo nodi che fino ad ora erano rimasti in una 'zona d'ombra' e introducendo in diversi casi criteri oggettivi. Ora le nuove norme, così come previsto dall'Ue, entreranno in vigore il prossimo primo luglio.
    Per analizzare nel dettaglio le conseguenze principali che la nuova legge avrà sulle agenzie di viaggi, TTG Italia ha contattato l'avvocato Federico Lucarelli, dell'ufficio legale di Fiavet e docente di Diritto del turismo, che ha evidenziato i cambiamenti principali che arriveranno tra poche settimane.
    Innanzitutto, è però necessario precisare alcuni elementi. Il primo riguarda il turismo scolastico, che nella legge di recepimento è stato inserito all'interno della direttiva pacchetti. I 'viaggi di classe', dunque, dovranno sottostare alle regole stabilite dal documento varato dal Consiglio dei Ministri.
    Al contrario, non rientra nella direttiva pacchetti il business travel, ma solo se si fonda su un accordo generale preventivo tra l'agenzia di viaggi e l'azienda che acquista i viaggi.
    Altro dettaglio importante: la direttiva pacchetti non andrà a sostituire in toto il famoso Codice del Turismo, ma semplicemente andrà a sostituire gli articoli 31 e 50 dello stesso codice.

    1 - L'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
    La prima novità è il cambiamento dell'informativa precontrattuale. Le nuove norme prevedono due tipi di documenti: uno per i pacchetti e uno per i servizi turistici collegati. Nulla da preoccuparsi, però: si tratta di due modelli standard contenuti in allegato alla legge. L'unica cosa che dovrà fare il dettagliante sarà consegnare l'informativa al cliente in fase di vendita. Unica attenzione: scegliere bene la tipologia di informativa, a seconda che si tratti di pacchetti propriamente detti o di servizi turistici collegati.

    2 - REVISIONE DEL CONTRATTO
    Anche il contratto di vendita subirà qualche modifica, come spiega l'avvocato Lucarelli. In base alla direttiva Ue, infatti, il documento deve contenere anche gli estremi di chi offre la garanzia protection, ovvero quella che tutela il passeggero in caso di fallimento o insolvenza.
    Si tratta dunque delle garanzie relative al vecchio fondo di garanzia, andato in pensione e sostituito da altre forme di tutela. A differenza di quanto accade ora, da luglio il cliente dovrà sapere chi è il soggetto che offre questa garanzia (fondo, assicurazione o altro).

    3 - MODIFICHE AL PREZZO
    Anche sulle 'oscillazioni' del prezzo le cose cambiano, ovviamente sempre in ottica di una maggiore tutela per il cliente finale.
    Ad essere modificata è innanzitutto la percentuale massima di aumento: dal 10 per cento in vigore attualmente si passerà infatti all'8. Se gli adeguamenti valutari, carburante e quant'altro comporteranno una variazione superiore a questa percentuale, scatterà il diritto di recesso.
    Se però in questo caso si tratta semplicemente della modifica 'numerica', la vera novità è un'altra: si introduce infatti la reciprocità. In altre parole, se viene previsto un possibile incremento del costo, deve essere stabilita anche una possibile diminuzione in base al medesimo parametro. Dunque se un aumento del costo del fuel può comportare un incremento del prezzo del pacchetto, la sua diminuzione dovrà portare a una riduzione dell'importo da pagare.

    4 - LE CIRCOSTANZE STRAORDINARIE
    L'avvocato Lucarelli sottolinea anche che la nuova normativa fa chiarezza sulle famose "circostanze inevitabili e straordinarie" che fanno scattare il diritto di recesso.
    La legge stabilisce infatti che, per comportare la possibilità di recedere, l'evento deve colpire il luogo di destinazione o le immediate vicinanze; viene inoltre introdotto il principio dell'incidenza sostanziale.
    Il cliente può esercitare dunque il diritto di recesso solo se l'evento (caso fortuito o forza maggiore, come possono essere eventi politico/sociali o naturali) colpisce la destinazione del viaggio e incide realmente sul viaggio. Si tratta di un passaggio importante, perché introduce criteri oggettivi per le cause di annullamento.

    5 - VIAGGI DI GRUPPO E NUMERO MINIMO
    Buone notizie anche per le agenzie di viaggi che organizzano viaggi di gruppo. La legge introduce infatti nuovi termini per i limiti temporali entro cui l'organizzatore può cancellare il tour nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti. I nuovi termini, inoltre, sono legati alla tipologia del viaggio.
    Attualmente, l'organizzatore di un tour di gruppo può annullare il viaggio entro 20 giorni dalla partenza, indipendentemente dal programma. Con l'arrivo delle nuove norme, invece, il termine viene rimodulato in formula crescente: se la durata del viaggio è inferiore ai 2 giorni, il termine è di 48 ore prima della partenza; se la durata è compresa tra 2 e 6 giorni, il termine è di 7 giorni; oltre i 6 giorni di durata viene confermato il termine di 20 giorni.

    6 - CANCELLAZIONI E FORNITORI
    Accolta la teoria del 'collegamento negoziale' nel caso di cancellazioni causa forza maggiore. Nel caso in cui l'organizzatore sia costretto a cancellare il viaggio (per fare un esempio, come accadde nel 2010 con l'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull che causò il blocco dei cieli in gran parte dell'Europa), riconoscendo il rimborso al cliente, il fornitore deve ora a sua volta rimborsare l'organizzatore stesso per i servizi non erogati.

    7 - VINCOLO DI ASSISTENZA
    Uno dei punti che subito avevano attirato l'attenzione del settore, già dalla pubblicazione della direttiva Ue, è quello che riguarda gli obblighi di prestare assistenza fino a 3 notti in caso di eventi catastrofali. Su questo punto, la legge che recepisce in Italia la direttiva prevede la possibilità per l'organizzatore di richiedere ai vettori i costi sostenuti, sempre sulla base della normativa.

    8 - LE RESPONSABILITÀ DELLE PARTI COINVOLTE
    Di questo punto si è ampiamente dibattuto negli scorsi giorni. In definitiva, la legge prevede due profili diversi di responsabilità: uno riguarda l'erogazione dei servizi, ed è riconducibile all'organizzatore, l'altro riguarda il mandato di intermediario, e riguarda ovviamente il venditore.

    9 - GLI ORGANIZZATORI NON EUROPEI
    La legge, si sa, è uguale per tutti. E questo principio anima anche la direttiva Ue e di conseguenza la legge che la recepisce in Italia. Il principio delle regole stilate da Bruxelles è sempre quello della tutela dei clienti europei, che devono essere garantiti indipendentemente dalla sede legale dell'organizzatore del viaggio.
    Questo è stato messo nero su bianco: è infatti prevista una clausola che riguarda gli organizzatori al di fuori dello spazio economico europeo che, per vendere in Europa, devono uniformarsi alle regole della direttiva.
    Nel caso in cui non lo facessero, a risponderne è il venditore del pacchetto, che diventa organizzatore.

    10 - ENTRA IN GIOCO L'ANTITRUST
    Cattive notizie per gli abusivi: se fino ad ora dovevano guardarsi solo dalle leggi regionali, ora entra in gioco anche la normativa nazionale. La competenza di quest'ultima passa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero l'Antitrust. Un elemento che rafforza il contrasto a chi opera in maniera irregolare sul mercato del turismo.

    COSA DEVONO SAPERE I DETTAGLIANTI
    Ora, dunque, per il settore del turismo non resta che prepararsi alla fatidica data del 1° luglio, quando tutte le nuove regole dovranno essere osservate da organizzatori e venditori di pacchetti turistici e tenersi pronti a un cambiamento radicale nel modo di lavorare.
    La direttiva pacchetti, del resto, non è l'unica novità di questo 2018, che ha già visto le nuove regole sulla privacy, con l'introduzione del Gdpr, e il Pci-Dss di Iata, lo standard per il trattamento dei dati relativi alle carte di credito. E in arrivo ci sono anche le nuove regole sulla vendita di assicurazioni.

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