A seguito dell’Avviso emanato dalla Farnesina il 18.11.2015, valido alla data odierna (a cui fa rinvio anche l’Home Page del sito del MIUR), nel quale si riporta che
“In relazione alla generale situazione in corso in Francia sempre a seguito degli eventi di Parigi dello scorso 13 Novembre, il Ministero Francese dell’Educazione ha disposto la cancellazione di tutti i viaggi scolastici d’istruzione organizzati dagli Istituti Francesi sino al 22 Novembre prossimo. Lo stesso Ministero Francese ha segnalato comunque l’opportunità di seguire tale indicazione anche relativamente ai viaggi scolastici e di studio di altri paesi…”, si ritiene si possa interpretare tale indicazione come un sostanziale “sconsiglio”, che integra causa di forza maggiore ai fini dell’annullamento del pacchetto di viaggio, avente ad oggetto il viaggio di istruzione.
Si ricorda che in tale ipotesi, ai sensi dell’Art. 42 Codice del Turismo – D.Lgs. 79/11 - l’organizzatore di viaggi può offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, ovvero un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo. Nell’ipotesi in cui il consumatore (o nel caso di specie l’Istituto Scolastico o il Gruppo di studenti viaggiatori) non voglia accettarlo, l’organizzatore è tenuto alla restituzione dell’importo del prezzo del pacchetto versato entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione o nei diversi termini convenuti tra le parti.
Va rimarcato che l’indicazione sopra riportata riguarda espressamente i viaggi d’istruzione, e non altra tipologia di viaggi.
Va inoltre evidenziato che la cancellazione disposta dal Ministero Francese riguarda i Viaggi d’Istruzione fino al 22 Novembre 2015: ciò implica che eventuali viaggi d’istruzione con date di partenza successive, non potranno essere annullati, dovendosi attendere l’evoluzione della situazione, che potrebbe portare ad un ridimensionamento di quanto segnalato dall’Avviso vigente.