GREEN PASS OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI: LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DECRETO

  • Green Pass obbligatorio per i lavoratori: le disposizioni del nuovo decreto  Il D.L. n. 127 del 21/9/2021 ha esteso l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il c.d. Green Pass dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta,

    a) Quando viene rilasciato il Green Pass:
    1. per aver completato la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
    2. essere negativi al test molecolare (validità certificazione 72 ore) o antigenico rapido (validità certificazione 48 ore);
    3. essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

    b) Soggetti coinvolti dalla normativa
    Si segnala che l’obbligo riguarda tutto il personale (ivi compreso il personale domestico / colf e badanti) che svolge la propria attività lavorativa con contratti di lavoro subordinato, e si estende a chiunque svolga la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato sia presso un luogo di lavoro privato che presso una pubblica amministrazione sulla base di rapporti contrattuali differenti; in sostanza l’obbligo riguarda anche tirocinanti / stagisti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori anche se occasionali ed ogni altra tipologia di lavoratori non subordinati.

    c) Esenzione dal Green Pass
    Le disposizioni NON si applicano ai soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione edica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

    d) Tamponi a prezzo calmierato
    Il decreto stabilisce che i tamponi per ottenere il Green pass saranno a carico dei lavoratori ma con prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni.
    Le farmacie avranno l’obbligo di adeguarsi al prezzo calmierato dei tamponi: per chi non si adegua è prevista una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 10.000. Il prefetto può inoltre disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.
    I tamponi saranno gratuiti solo per coloro che non possono sottoporsi a vaccino, come da apposita certificazione medica.

    e) Niente Green pass per chi lavora senpre in smart working
    Palazzo Chigi ha chiarito che chi lavora sempre in smart working non dovrà avere il pass, che “serve per accedere ai luoghi di lavoro”. Ha, però, precisato che lo smart working «non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass».

    f) Green pass per il libero professionista
    Il Professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa « viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021», ossia dai datori di lavoro. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno «viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda».

    g) Obblighi dei Datori di Lavoro
    La verifica del rispetto delle suindicate prescrizioni è onere dei datori di lavoro/committenti che, a tal fine, ENTRO il 15/10/2021, sono tenuti:
    •a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche stesse, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (si allega bozza da modificare/adattare in base alle specifiche esigenze/necessità);

    •ad individuare con atto formale i soggetti incaricati di effettuare sia le verifiche del rispetto che le contestazioni delle violazioni degli obblighi previsti dal DL 127/2021 (n.b.: tali soggetti dovranno trasmettere gli atti inerenti le violazioni accertate al Prefetto competente ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 9-septies, c. 9, DL 52/2021).

    L’attività di controllo potrà anche essere effettuata mediante l’App ministeriale “VerificaC19”; su eventuali metodi alternativi si aspettano maggiori indicazioni da parte delle Autorità preposte.
    Si precisa che i dati oggetto dei rilievi effettuati non potranno essere registrati, censiti e/o diffusi, nel rispetto delle disposizioni in materia di Privacy.

    L'accesso senza il pass rappresenta un «illecito disciplinare» e come tale dovrà essere sanzionato.
    Conseguenze in caso di mancanza del Green Pass: I lavoratori che non abbiano la certificazione verde COVID-19 sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione.
     aziende che occupano da 15 dipendenti in su: opera l’assenza ingiustificata con sospensione della retribuzione e di qualsiasi altro compenso comunque denominato, in base alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, ma senza conseguenze disciplinari;
     aziende che occupano fino a 14 dipendenti: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore con altro dipendente, assunto a tempo determinato, e allo stesso tempo sospendere il lavoratore senza Green Pass per una durata che corrisponde a quella del contratto di lavoro del sostituto, ma per un periodo non superiore a dieci giorni, che può essere rinnovato per ulteriori dieci giorni per una sola volta, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

    h) Sanzioni
     Sanzioni per il datore di lavoro: Nel caso di mancata verifica da parte del datore di lavoro del possesso del Green Pass o di mancata definizione delle modalità con cui tale verifica deve effettuarsi entro il 15 ottobre, il datore di lavoro può essere soggetto alle seguenti sanzioni: sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. In caso di reiterata violazione della disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
     Sanzioni per i lavoratori: L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro senza il Green Pass è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1500 Euro e restano ferme le possibili ulteriori conseguenze disciplinari secondo i rispettivi contratti collettivi applicati.
    Il Governo, in seguito all’emanazione del D.L. 127/2021, in data 27 settembre 2021 ha aggiornato le Faq relative all’utilizzo del green pass nei luoghi di lavoro che sono consultabili al seguente link :
    https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

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